Nel mondo del lavoro le tensioni non mancano. Un accordo che non convince, una decisione aziendale ritenuta ingiusta, la sensazione di non essere ascoltati. In questi momenti può capitare di pronunciare parole forti. Ma fin dove può spingersi la protesta di un lavoratore?Una recente sentenza del Tribunale di Parma, la n. 474 del 9 settembre 2026, offre uno spunto importante per comprendere il confine tra legittimo dissenso e comportamenti che possono mettere seriamente a rischio il rapporto di lavoro. Si tratta di una pronuncia di primo grado che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore.La vicenda nasce durante un’assemblea sindacale dedicata a un accordo aziendale che riduceva da undici a sette le giornate di malattia compatibili con il riconoscimento di un premio. Un lavoratore aveva espresso forti critiche nei confronti dell’azienda e della rappresentanza sindacale.Criticare, però, non significa automaticamente oltrepassare il limite. L’art. 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero e gli artt. 1 e 20 dello Statuto dei lavoratori riconoscono la libertà di opinione e il diritto di assemblea. Il lavoratore può quindi esprimere dissenso e contestare una scelta aziendale, nel rispetto dei limiti individuati dalla giurisprudenza per l’esercizio del diritto di critica.Il punto decisivo è un altro: quando dalla protesta si passa all’invito a tenere comportamenti non leciti.Secondo quanto accertato dal Tribunale, il lavoratore aveva invitato pubblicamente i colleghi a fare tutti insieme una settimana di malattia, anche in assenza di una reale condizione patologica, ripetendo eventualmente l’iniziativa fino a fine anno e utilizzando così le assenze come forma di pressione e boicottaggio nei confronti dell’azienda.Per il giudice non si trattava più di semplice critica, ma di una condotta sufficientemente grave da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.Ed è questo il punto centrale: la malattia è una tutela, non uno strumento di lotta.Quando siamo realmente malati, abbiamo il diritto di curarci e di assentarci secondo le regole previste dalla legge e dal contratto collettivo. L’art. 2110 c.c. tutela l’assenza per malattia e l’art. 32 della Costituzione riconosce la salute come diritto fondamentale. Proprio per questo utilizzare consapevolmente la malattia per finalità diverse può avere conseguenze disciplinari molto serie.Questo non significa rinunciare alla protesta. Per rivendicare condizioni migliori esistono la contrattazione, le assemblee, le iniziative sindacali e lo sciopero, riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione. Nei servizi pubblici essenziali, come il trasporto pubblico, lo sciopero deve inoltre rispettare le regole previste dalla legge n. 146/1990, comprese quelle sul preavviso e sulle prestazioni indispensabili.La decisione di Parma evidenzia un ulteriore aspetto: anche le parole possono assumere rilevanza disciplinare, indipendentemente dal fatto che l’invito sia poi concretamente seguito dai colleghi. Nel caso esaminato, il giudice ha attribuito particolare rilievo proprio all’esortazione pubblica rivolta agli altri lavoratori e alla sua incidenza sul rapporto fiduciario.Resta fermo un principio fondamentale: il datore di lavoro non può sanzionare o licenziare un dipendente “a sorpresa”. L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori impone la contestazione scritta dell’addebito e garantisce al lavoratore il diritto di difendersi prima dell’adozione del provvedimento disciplinare.Essere arrabbiati è legittimo. Protestare e rivendicare i propri diritti lo è altrettanto. Ma scegliere come farlo può fare una grande differenza.Soprattutto nei momenti di maggiore tensione, una frase pronunciata con leggerezza può assumere un peso ben diverso da quello immaginato.Il sindacato serve anche a questo: trasformare il malcontento in una rivendicazione collettiva consapevole, utilizzando gli strumenti riconosciuti dall’ordinamento e tutelando i lavoratori senza esporli inutilmente a conseguenze disciplinari.Difendere un diritto significa anche conoscerne i confini.




