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Mercoledì, Luglio 16, 2025

In due diverse cause, il tribunale di Milano dà ragione ai lavoratori nelle cause intentate contro Atm – Azienda Trasporti Milanesi.

Tre lavoratori con profili professionali non strettamente legati all’esercizio che, alcuni anni fa, furono assunti dalla società milanese non secondo il R.d. 148/1931 ma con l’Allegato A, seguiti dalla Segreteria Regionale Lombardia e del nostro ufficio legale, hanno fatto ricorso per ottenere il riconoscimento delle prerogative riconosciute dal Regio Decreto e del successivo CCNL Autoferrotranvieri.

Il giudice, facendo anche riferimento alla giurisprudenza precedente, tra cui una sentenza di Cassazione vinta da FAST Confsal contro la società Atac spa, ha stabilito che l’Allegato A non possa essere utilizzato per i lavoratori che siano alle dirette dipendenze dell’azienda. Pertanto, ha accolto il ricorso dei lavoratori.

Tale rivendicazione è stata ritenuta inderogabile rispetto alle penalizzazioni di tutti quei dipendenti della società ATM spa sottoposti all’Allegato A e quindi ad un diverso e svantaggioso riconoscimento dell’indennità di malattia, dell’infortunio, della disciplina e di alcune indennità economiche.

La caparbietà dei lavoratori e del nostro sindacato hanno portato a questa sentenza che va a cancellare anni di ingiustizie e di discriminazioni in una società come ATM spa che aveva creato un doppio regime salariale e normativo tra i propri dipendenti.

L’impegno di FAST Confsal per la tutela dei diritti dei lavoratori continua, anche nei tribunali, quando abbiamo necessità di confrontarci con aziende che non ci riconoscono la possibilità di un normale confronto sugli argomenti.

TRO
ATM SPA