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Martedì, Febbraio 17, 2026

Il verbale di accordo sottoscritto il 5 febbraio in Lombardia tra l’azienda Elior e alcune organizzazioni sindacali riguarda il personale viaggiante ed è riferito a due specifici servizi ferroviari attivati in vista delle Olimpiadi invernali: il turno del treno 9809/8810 e il nuovo servizio Milano–Fortezza effettuato con i treni 8001/8015.

Proprio su questi contenuti SLM FAST CONFSAL Lombardia ha scelto di non apporre la propria firma, ritenendo l’accordo non pienamente coerente con le tutele previste dal CCNL Mobilità – Area Attività Ferroviarie.

Per quanto riguarda il treno 9809/8810, l’accordo stabilisce che il turno sia inserito regolarmente nella programmazione del personale viaggiante. Ai lavoratori che effettueranno tale servizio è riconosciuta un’indennità pari a 45 euro, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026. È inoltre previsto che, in fase di programmazione, il turno sia seguito da un riposo di 48 ore e che il personale che non intenda svolgerlo debba darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo.

Diversa è invece la disciplina prevista per il servizio Milano–Fortezza effettuato con i treni 8001/8015. In questo caso, il verbale definisce una prestazione complessiva di 14 ore e 40 minuti, da considerarsi in orario continuativo, con una sosta in hotel a Bolzano di 3 ore e 25 minuti. Per tale servizio è riconosciuta un’indennità di flessibilità pari a 12 euro.

È proprio su questo impianto complessivo che FAST CONFSAL Lombardia ha espresso forti perplessità. In particolare, la durata del servizio Milano–Fortezza e la qualificazione dell’orario come “continuativo”, unita a una sosta ritenuta non sufficiente per un reale recupero psicofisico, pongono seri interrogativi sul rispetto della normativa contrattuale in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza del personale viaggiante.

Anche sul piano economico, FAST CONFSAL ritiene che le indennità previste – soprattutto quella di 12 euro per un servizio di durata così rilevante – non siano proporzionate all’impegno richiesto e non compensino adeguatamente il carico di lavoro e la flessibilità imposta.

Ulteriore elemento critico è l’inserimento strutturale di questi turni nella programmazione ordinaria del personale viaggiante. Secondo FAST CONFSAL, esigenze organizzative straordinarie legate a eventi eccezionali come le Olimpiadi non possono tradursi in un peggioramento stabile delle condizioni di lavoro, né creare precedenti destinati a consolidarsi nel tempo.

La mancata firma del verbale, dunque, non rappresenta una chiusura al confronto ma una scelta di coerenza e responsabilità. FAST CONFSAL Lombardia ha richiesto un ulteriore approfondimento per individuare soluzioni realmente compatibili con il CCNL e pienamente rispettose della salute, della sicurezza e dei diritti del personale viaggiante.