Quando finiscono le interpretazioni comode e cadono gli alibi, resta una sola cosa: il diritto.
La Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro ha messo un punto fermo a una vicenda che riguarda molto più di una singola vertenza: ha stabilito che, alla scadenza dell’accordo aziendale del 2014 (30 ottobre 2017), dal mese successivo doveva applicarsi il CCNL 2016, con tutte le indennità nella misura più favorevole ai lavoratori.
Non c’erano spazi per proroghe mascherate né per interpretazioni creative. Le indennità erano dovute già dal novembre 2017 e così è stato definitivamente riconosciuto. La Corte ha inoltre respinto ogni richiesta di restituzione avanzata dall’azienda, condannandola al pagamento di differenze economiche rilevanti, con importi che in molti casi superano i 10.000 euro per lavoratore, oltre interessi e rivalutazione.
Ma il valore di questa sentenza non sta solo nei numeri. Sta nel principio affermato senza ambiguità: quando il CCNL disciplina direttamente una voce retributiva, la contrattazione aziendale non può modificarla in senso peggiorativo. E alla scadenza di un accordo aziendale, prevale automaticamente il contratto nazionale.
È la conferma di una linea sindacale chiara e coerente, da sempre sostenuta da FAST Confsal: i diritti economici non si svendono, il CCNL è vincolante, i lavoratori non possono pagare il prezzo di accordi scaduti o disdetti.






